Articolo 103 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 109Articolo 111
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 103.

((I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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