Articolo 159 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 158Articolo 160
Versione
19 aprile 1942
Art. 159.

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformita' dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente