Articolo 174 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 173Articolo 175
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19 aprile 1942
Art. 174.

Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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