Articolo 181 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 180Articolo 182
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19 aprile 1942
Art. 181.

Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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