Articolo 58 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 57Articolo 59
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 58. (Ricorso) 1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice. 2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)) .
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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