Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Pescara, sez. I, sentenza 20/10/2014, n. 420Provvedimento: […] In relazione, infine, alla circostanza che nella presente sentenza sono contenuti dati idonei a rilevare le stato di salute del ricorrente in questione, dispone d'ufficio, ai sensi degli artt. 22 e 52, n. 2, del codice in materia di protezione dei dati personali (D.P.R. 30 giugno 2003, n. 196), che sia apposta a cura della segreteria sull'originale della sentenza specifica annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, riportati nella sentenza.Leggi di più...
- Difetto di motivazione·
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- 2. TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 434Provvedimento: […] In relazione, infine, alla circostanza che nella presente sentenza sono contenuti dati idonei a rilevare le stato di salute del ricorrente in questione, dispone d'ufficio, ai sensi degli artt. 22 e 52, n. 2, del codice in materia di protezione dei dati personali (D.P.R. 30 giugno 2003, n. 196), che sia apposta a cura della segreteria sull'originale della sentenza specifica annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, riportati nella sentenza.Leggi di più...
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- 3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 565Provvedimento: […] c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa; d) le tipologie di documenti individuati dall'art. 24 l. n. 241/1990, dall'art. 8 d.P.R. n. 352/1992, dagli artt. 20 e 22 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”; e) scritti anonimi.Leggi di più...
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- 4. TAR Pescara, sez. I, sentenza 05/05/2015, n. 191Provvedimento: […] In relazione, infine, alla circostanza che nella presente sentenza sono contenuti dati idonei a rilevare le stato di salute del ricorrente in questione, dispone d'ufficio, ai sensi degli artt. 22 e 52, n. 2, del codice in materia di protezione dei dati personali (D.P.R. 30 giugno 2003, n. 196), che sia apposta a cura della segreteria sull'originale della sentenza specifica annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, riportati nella sentenza.Leggi di più...
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- 5. TAR Pescara, sez. I, sentenza 20/10/2014, n. 421Provvedimento: […] In relazione, infine, alla circostanza che nella presente sentenza sono contenuti dati idonei a rilevare le stato di salute del ricorrente in questione, dispone d'ufficio, ai sensi degli artt. 22 e 52, n. 2, del codice in materia di protezione dei dati personali (D.P.R. 30 giugno 2003, n. 196), che sia apposta a cura della segreteria sull'originale della sentenza specifica annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, riportati nella sentenza.Leggi di più...
- art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196·
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