Art. 78. Regime fiscale del Social Lending 1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)) .