Articolo 277 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 255Articolo 278
Versione
31 dicembre 2019
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Versione
28 settembre 2024
Art. 277. Creditori posteriori 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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