Articolo 1280 del Codice civile
Articolo 1279Articolo 1281
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19 aprile 1942
Art. 1280.

(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche' la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne e' alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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