Articolo 1700 del Codice civile
Articolo 1699Articolo 1701
Versione
19 aprile 1942
Art. 1700.

(Trasporto cumulativo).

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da piu' vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio puo' agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso e' avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi e' tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non e' avvenuto nel proprio percorso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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