Articolo 2012 del Codice civile
Articolo 2011Articolo 2013
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19 aprile 1942
Art. 2012.

(Obblighi del girante).

Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e' obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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