Articolo 125 della Costituzione
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1 gennaio 1948
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8 novembre 2001
Art. 125. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3)) .
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.



Entrata in vigore il 8 novembre 2001
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