Articolo 22 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 21Articolo 23
Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 22.
Accertamento delle contravvenzioni

L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali ((. . .)) gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste ((. . .))
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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