Provvedimento: Motivi della decisione Il ricorrente ha lamentato violazione di legge perche' la denunciante Guardia di Finanza avrebbe compiuto una vera e propria perizia, inserita poi nel rapporto giudiziario, senza informarne il difensore. Per l'art. 223 c.p.p. del 1930, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente o anche, quando e' necessario, per mezzo di persone idonee, ad ogni operazione tecnica relativa alle loro funzioni. Gli atti cosi' compiuti, compresi quelli svolti da altre persone, sono recepiti nel processo verbale delle operazioni o ad esso allegati. La sentenza 3 dicembre 1969, n. 148, della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in …
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