Articolo 42 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 41Articolo 43
Versione
4 maggio 1973
Art. 42.
Corrispondenza ordinarie inesitate

Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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