Articolo 50 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 49Articolo 51
Versione
4 maggio 1973
Art. 50.
Contrassegno ufficiale

Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalita' sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purche' portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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