Articolo 73 del Codice postale e delle telecomunicazioni
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Versione
4 maggio 1973
Art. 73.
Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali

Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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