Articolo 48 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 47Articolo 49
Versione
4 maggio 1973
>
Versione
24 marzo 1988
>
Versione
5 marzo 1992
Art. 48.
Perdita di raccomandate - Indennita'

In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28.
Non compete indennita' per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario. (13) ((21)) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita' di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. -------------- AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 febbraio 1992, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilita' dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima".
Entrata in vigore il 5 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente