Articolo 2 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 2.
Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta ((. . .)) nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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