Articolo 45 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 44Articolo 46
Versione
4 maggio 1973
Art. 45.
Tasse speciali

Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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