Articolo 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 maggio 1973
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16 settembre 2003
Art. 8.
Tariffe per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) internazionali

Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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