Articolo 71 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 70Articolo 72
Versione
4 maggio 1973
Art. 71.
Trasporto obbligatorio di effetti postali

I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.
L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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