Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
19 aprile 2016
1 luglio 2023
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 23
- 1. Concessione lavori e servizi: tra “vecchio” e “nuovo” Codice AppaltiIlaria Baisi · https://www.diritto.it/ · 29 giugno 2023
[…]
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1. Gli scenari dopo la ricusazione del visto: registrazione con riserva o adozione di misure conformative (nei limiti dell'autotutela doverosa) Commentando la ricusazione del visto opposta dalla Corte dei conti all'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di Messina[1], si era ricordato che l'amministrazione statale[2] si trovava dinanzi ad una alternativa secca: prendere atto dell'inefficacia dell'atto ritenuto illegittimo dalla Corte dei conti, non potendo portarlo ad esecuzione, salva l'adozione delle misure conformative imposte, nei limiti previsti; oppure, tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti, richiederne la registrazione con riserva attraverso il …
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Leggi di più… - 4. Pubblica amministrazione, ente pubblico territoriale, azienda speciale, contratti, forma scritta, non necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2018
- 5. Indicazione CIG gare d'appalto: la sentenza del TAR LazioRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 febbraio 2017
Giurisprudenza • 50
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2018, n. 20684Provvedimento: […] E la linea di tendenza è resa evidente dalla più recente Direttiva appalti (n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE), il cui quinto considerando» afferma il «principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche», poi ripreso almeno in parte dall'art. 166 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 20. […]Leggi di più...
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- 2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/12/2016, n. 5635Provvedimento: […] Il testo dell'art. 4, comma 2, del Decreto Lgs. 190/2002, abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è poi confluito nell'art. 166, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che ne ha riprodotto il contenuto.Leggi di più...
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- 3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/07/2020, n. 3185Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 166, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che ha riprodotto il contenuto del citato art. 4, comma 2 del D. […]Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 28/05/2024, n. 7051Provvedimento: […] Le modalità di ripristino della rete viaria distrutta sono determinate dal solo concedente, con discrezionalità e nel perseguimento dell'interesse pubblico. L'intervento legislativo è espressivo del principio generale fissato con l'art. 166 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), reso in attuazione della direttiva n. 2014/24/UE, secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi. È possibile, pertanto, prediligere la via del ricorso al mercato al fine di eseguire un'opera, alla contraria opzione di esigerne l'esecuzione da parte di un soggetto che già vi sarebbe obbligato, ma che, come nel caso di specie, non è più reputato degno di fiducia.Leggi di più...
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- 5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 31/07/2018, n. 468Provvedimento: […] Tale principio, peraltro, è stato trasfuso nell'art. 166, II comma, del nuovo codice dei contratti pubblici ai sensi del quale le amministrazioni “ sono libere di decidere il modo migliore per gestire … la prestazione dei servizi ”.Leggi di più...
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