Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
19 aprile 2016
15 luglio 2016
1 luglio 2023
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 191
- 1. APPALTI: Divieto di congiunto esercizio dell’attività di certificazione e attestazione. Art. 40 d.lgs. n.163Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Leggi di più… - 2. Banca d’Italia ArchiviAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
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TRIBUNALE DI MILANO, 17 ottobre 2008 (ord.) – Fiecconi Giudice – Olicar s.p.a. (Avv. Allora Abbondi) c. Vimercate Salute s.p.a. (Avv. Giammarrusto) Società – Fusione – Circolazione delle partecipazioni – Clausola di prelazione (Art. 2504-bis c.c.) Il legislatore, novellando il disposto dell'art. 2504-bis c.c. in tema di effetti della fusione, ha evidenziato con chiarezza terminologica inequivocabile come l'elemento della continuità caratterizzi tutte le operazioni straordinarie, senza che sia possibile riscontrare, sul piano giuridico, alcuna frattura che possa indurre a ravvisare un fenomeno successorio. Ragionando alla luce della normativa vigente, è evidente come la fusione della …
Leggi di più… - 4. Ex Parte CreditorisAvv. Camilla Perone Pacifico · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
In materia di contratti bancari, ricade sull'attore l'onere di precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolven... Leggi tutto... In materia di indebito bancario, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi... Leggi tutto... La contestazione della valutazione della prova effettuata dal giudice del merito, come ad esempio l'accertamento dell'autenticità delle firme sui contratti attraverso consulenze... Leggi tutto... In tema di diritto di credito, l'annotazione della fattura nelle scritture …
Leggi di più… - 5. Ex Parte CreditorisAvv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Sassari, sentenza 23/08/2021, n. 887Provvedimento: […] pagina 5 di 18 Mancherebbe anche il codice identificativo di gara che l' Org_8 utilizza per verificare tracciare i movimenti di danaro da parte dell'azienda, e l'omissione sarebbe preclusiva del pagamento, ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici. Il codice identificativo di gara, infatti, potrebbe essere emesso dall'Autorità garante solo su richiesta della stazione appaltante e solo in presenza del corretto espletamento della procedura prevista nel codice degli appalti: procedura del tutto assente in ogni fattispecie odierna.Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 19/11/2024, n. 20547Provvedimento: […] 7.8. Né risultano in alcun modo conferenti le previsioni di cui all'Allegato I.7, sezione III, art. 22, co. 4, lett. m) e sezione II, art. 6, co. 7, lett. i) del Codice dei contratti pubblici; disposizioni invocate dalla parte ricorrente a dimostrazione del fatto che la stesura del capitolato tecnico con annessa stima del dimensionamento economico della gara sarebbe ex lege attività di progettazione. Si tratta, in realtà, di frammenti normativi contenuti nella disciplina che riguarda il ben diverso settore dei lavori pubblici e che sono dunque irrelati rispetto al caso che occupa.Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/10/2018, n. 5883Provvedimento: […] - art. 73, comma 2, lett. b) , dello stesso decreto, che, in caso di “ svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2 ”, rende applicabile e aumenta il massimo edittale della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (“ Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri ”);Leggi di più...
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