Articolo 577 del Codice di procedura penale
Articolo 576Articolo 604
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
16 marzo 2006
Art. 577. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46))
Entrata in vigore il 16 marzo 2006
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