Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice 1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice puo' prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalita' necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
2. Nel decreto sono indicate le modalita' necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.