Art. 625-ter. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103))
Versione
17 maggio 2014
17 maggio 2014
>
Versione
22 agosto 2014
22 agosto 2014
>
Versione
3 agosto 2017
3 agosto 2017
Commentari • 76
- 1. Informazione provvisoria, Cass., Sez. un, 17 luglio 2014, Burbahttps://archiviopenale.it/
[…] Al quesito «se l'istituto della "rescissione del giudicato", previsto dall'art. 625-ter c.p.p. introdotto dall'art. 11, co. 5, l. 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge indicata» il Massimo Collegio ha adottato una soluzione negativa. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 493
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2018, n. 11072Provvedimento: […] - in subordine, applicarsi l'istituto previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen. […] L'istanza proposta è inammissibile, ma va previamente riqualificata come richiesta ex art. 625 - ter cod. proc. pen.. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- onere di informazione·
- rescissione del giudicato·
- colpa evidente·
- art. 175 cod. proc. pen.·
- assenza dell'imputato·
- restituzione nel termine·
- art. 625 ter cod. proc. pen.