(Famiglia Reale).
Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale e' sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.
[…] L'accesso a tale atto è disciplinato da regole autonome previste dal codice di rito ed in particolare dalla disposizione di cui all'art. 76 disp. att. c.p.c. ai sensi della quale l'accesso agli atti giudiziari è riservato ai difensori e alle parti del giudizio, nonché dalle norme che subordinano il rilascio di copie al pagamento di appositi diritti (cfr. art. 744 c.p.c). […] che peraltro prevedono anche il pagamento di appositi diritti, contenute nelle pertinenti disposizioni processuali (cfr. art. 51 del Codice) – fra cui l ́art. 744 c.p.c. e l ́art. 76 delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie – che, anche alla luce dell ́art. 5-bis, […]
Leggi di più…[…] - «Si consideri, al riguardo, ad es. la speciale disciplina dell´art. 76 disp. att. c.p.c., che stabilisce che le parti e i loro difensori possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d´ufficio e in quelli delle altre parti e ottenere copia dal cancelliere; […] contenenti anche dati personali, relativi ai procedimenti giudiziari restano conoscibili nelle modalità previste alle pertinenti disposizioni processuali (cfr. art. 51 del Codice) – fra cui rientra l´art. 76 delle Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie citato anche nel riscontro del Comune – che, alla luce del citato art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, […]
Leggi di più…[…] Una simile condotta processuale preclude alla Banca, convenuta in giudizio, di predisporre in modo immediato le proprie difese e di prendere posizione su ogni singola rimessa, imponendogli, invece, in via alternativa l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. per esaminare ed estrarre copia degli atti depositati in giudizio dall'attore, eventualmente tramite il conferimento di incarico a un difensore, ovvero l'obbligo di proporre difese generiche. […]
Leggi di più…[…] Pertanto, per individuare il principio generale alla base del rilascio di copie degli atti processuali, in applicazione del principio del rinvio dinamico al codice di procedura civile previsto dal comma 2 dell\'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell\'art. 76 disp. att. c.p.c., in base al quale le parti o i loro difensori muniti di procura, possono esaminare e ottenere copia degli atti e dei documenti del processo.
Leggi di più…[…] Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 112,168 e 276 c.p.c., nonché dell'articolo 76 disp. att. c.p.c.. […]
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