Articolo 76 del Codice di procedura civile
Articolo 75Articolo 70
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21 aprile 1942
Art. 76.
(Famiglia Reale).

Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale e' sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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