Articolo 540 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 39Articolo 473 bis 41
Versione
21 aprile 1942
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Versione
27 febbraio 2010
Art. 540.
(Pagamento del prezzo e rivendita).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24)) .

Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2010
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