Articolo 126 del Codice di procedura civile
Articolo 125Articolo 131
Versione
21 aprile 1942
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Versione
19 agosto 2014
Art. 126.
(Contenuto del processo verbale).

Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.

((Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.))
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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