Provvedimento: […] Conformemente alle previsioni di cui all'art. 729 cod. proc. civ., la presente sentenza deve essere inserita, per estratto, a cura e spese di qualsiasi interessato, nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e pubblicata sul sito internet del ministero della giustizia. Copia della gazzetta ufficiale nella quale verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la cancelleria di questo tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 729, co.2, c.p.c.). […] 3) Dispone il successivo deposito di copia dell'estratto della sentenza, inserito e pubblicato secondo le forme di cui all'art. 729 c.p.c., presso la cancelleria di questo tribunale per i successivi adempimenti e per la comunicazione all'ufficiale dello stato civile, al passaggio in giudicato.
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