Articolo 768 del Codice di procedura civile
Articolo 616Articolo 618
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21 aprile 1942
Art. 768.
(Disposizione generale).

Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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