Articolo 633 del Codice di procedura civile
Articolo 630Articolo 615
Versione
21 aprile 1942
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Versione
7 novembre 2002
Art. 633.
(Condizioni di ammissibilita').

Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231)) . ((103)) ------------- AGGIORNAMENTO (103)
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".
Entrata in vigore il 7 novembre 2002
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