Articolo 760 del Codice di procedura civile
Articolo 709 bisArticolo 702 bis
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21 aprile 1942
Art. 760.
(Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario).

L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario puo' aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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