Articolo 787 del Codice di procedura civile
Articolo 813Articolo 788
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21 aprile 1942
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10 giugno 1942
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1 gennaio 2006
Art. 787.
(Vendita di mobili).

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o ((il professionista delegato)) procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita. ((116))

Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.

-------------- AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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