Articolo 812 del Codice di procedura civile
Articolo 811Articolo 707
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
2 marzo 1983
>
Versione
2 marzo 2006
Art. 812.
(( (Incapacita' di essere arbitro).)) ((Non puo' essere arbitro chi e' privo, in tutto o in parte, della capacita' legale di agire.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente