Articolo 824 del Codice di procedura civile
Articolo 725Articolo 727
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 aprile 1994
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Versione
2 marzo 2006
Art. 824.
(( (Originali e copie del lodo).

((Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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