Art. 756.
(Custodia delle chiavi).
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
(Custodia delle chiavi).
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.