Articolo 756 del Codice di procedura civile
Articolo 706Articolo 708
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21 aprile 1942
Art. 756.
(Custodia delle chiavi).

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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