Articolo 522 del Codice di procedura civile
Articolo 521Articolo 480
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21 aprile 1942
Art. 522.
(Compenso del custode).

Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e' stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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