(Cosa giudicata formale).
S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
[…] Ciò in quanto diversamente si finirebbe con lo scardinare e con lo sconfessare i principi cardine del sistema processuale civile nazionale, quali quelli del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. ed art. 2907 c.c., del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e del principio dell'intangibilità del giudicato ex art. 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c.. […]
Leggi di più…[…] Infatti,...» Consulenza legale Q201923023 (Articolo 2909 Codice Civile - Cosa giudicata) «La nozione di giudicato è contenuta nell'art. 324 del c.p.c., che definisce la cosiddetta cosa giudicata formale. […]
Leggi di più…[…] Si ha giudicato formale, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., qualora la sentenza non sia più soggetta a regolamento di competenza, ad appello, a ricorso per cassazione ed a revocazione per i motivi numero 4 e 5 ex art. 395 c.p.c. […] In diritto amministrativo, non essendo riscontrabili disposizioni di pari tenore e alla luce del rinvio operato dall'art. 34 c.p.a., il giudicato amministrativo mutua la sua disciplina dagli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. […]
Leggi di più…[…] Con il primo motivo il Comune, ricorrente in via principale, ha denunciato – ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – erronea e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto l'efficacia preclusiva del giudicato di cui alla sentenza n. 1316/2013, che aveva già esaminato – e risolto in senso negativo – la questione dell'applicabilità del regime di cui all'art. 2112 c.c.. 2. […]
Leggi di più…[…] Invero, l'art. 324 c.p.c., rubricato Cosa giudicata formale sancisce che "si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ai mezzi di impugnazione (…)". […]
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