(Cosa giudicata formale).
S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
[…] Ciò in quanto diversamente si finirebbe con lo scardinare e con lo sconfessare i principi cardine del sistema processuale civile nazionale, quali quelli del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. ed art. 2907 c.c., del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e del principio dell'intangibilità del giudicato ex art. 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c.. […]
Leggi di più…[…] QUADRO NORMATIVO DELLA COSA GIUDICATA ART. 324 C.P.C.: GIUDICATO FORMALE La disciplina normativa della cosa giudicata si articola su due disposizioni fondamentali, tra loro strettamente connesse. La prima è l'art. 324 del Codice di Procedura Civile, il quale definisce il cosiddetto giudicato formale nei seguenti termini: “S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, […]
Leggi di più…[…] La prima censura concerne “violazione degli artt. 38, 39 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3. […] Il motivo non è prospettato, come sarebbe stato logico attendersi, quale omessa pronuncia in relazione a eccezione di giudicato (violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), ma quale vizio di violazione di legge in relazione alla assenza di motivazione o quale improcedibilità ex art. 324 c.p.c.. […]
Leggi di più…[…] La convenuta contestava l'avversa pretesa, rilevando che la domanda attrice era preclusa dal giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ.. […]
Leggi di più…[…] Il ricorso è articolato in due motivi. a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3” nonchè “omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento agli artt. 138,139,324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5”: il Tribunale, avendo ritenuto “che si fosse formato il giudicato su tutte le eccezioni di merito formulate” dal ricorrente, “in ragione della irrevocabilità della sentenza emessa dal Giudice di pace di Galatina”, non si è pronunciato sulla questione della illegittima notificazione dell'ordinanza ingiunzione. […]
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