Articolo 360 bis del Codice di procedura civile
Articolo 343Articolo 363
Versione
4 luglio 2009
Art. 360-bis.
(( (Inammissibilita' del ricorso). )) ((Il ricorso e' inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo)) .
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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