Articolo 536 del Codice di procedura civile
Articolo 492Articolo 515
Versione
21 aprile 1942
Art. 536.
(Trasporto e ricognizione delle cose da vendere).

Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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