Articolo 244 del Codice di procedura civile
Articolo 226Articolo 251
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 1993
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 244.
(Modo di deduzione).

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 . (67) ((72))

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 . (67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 2 e 3 del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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