Articolo 476 del Codice di procedura civile
Articolo 474Articolo 584
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
29 maggio 1948
>
Versione
11 settembre 2005
>
Versione
28 febbraio 2023
Art. 476.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente