Provvedimento: […] i ricorrenti, o chiunque via abbia interesse, dovrà poi provvedere al deposito in cancelleria di copia della Gazzetta Ufficiale nella quale verrà pubblicato l'estratto, nonché della documentazione comprovante la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, per l'annotazione sull'originale della sentenza, alla luce di quanto disposto dall'art. 729 comma 2 c.p.c. L'esecuzione della sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione sull'originale (art 729 e 730 c.p.c.). La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata a seguito del passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile competente, alla luce di quanto disposto dall'art. 731 c.p.c., per le annotazioni di competenza.
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