Articolo 716 del Codice di procedura civile
Articolo 715Articolo 717
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
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28 febbraio 2023
Art. 716.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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