Articolo 620 del Codice di procedura civile
Articolo 571Articolo 573
Versione
21 aprile 1942
Art. 620.
(Opposizione tardiva).

Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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