Art. 723.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Rendiconto (Cc, articoli 713 e 723; cpc, articoli 263 e 784) Nel giudizio di divisione il giudice non può disporre il rendiconto, senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, mentre resta meramente facoltativa la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti Cpc, rientrando l′ammissione del rendiconto nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova.
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