Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 59
(Esibizione di documenti)
1. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256 , 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale .
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo' essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti ((e dei documenti)) non esibiti.
4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.
Commentari • 6
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
Sommario: a) Premessa; b) Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali;c) Registrazione a debito; d) Recupero della spesa prenotata a debito N.B. = Nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 sarà indicato con Testo Unico imposta di registro e il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 sarà indicato con Testo Unico spese di Giustizia. a) Premessa La registrazione degli atti giudiziari [1] è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa [2] ma indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole …
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Giurisprudenza • 29
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