Articolo 55 del Codice di giustizia contabile
Articolo 54Articolo 56
Versione
7 ottobre 2016

Art. 55

(Richieste istruttorie)


1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.


2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni e, altresi', disporre:


a) l'esibizione di documenti;


b) audizioni personali;


c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;


d) il sequestro di documenti;


e) consulenze tecniche.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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