Art. 55
(Richieste istruttorie)
1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni e, altresi', disporre:
a) l'esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.